Proposta di disegno di legge recante “Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio in Campania”.
La proposta di legge presentata dall’Assessore Regionale Marcello Taglialatela costituisce il primo e fondamentale atto per l’avvio della pianificazione paesaggistica in Campania con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il paesaggio mediante il governo delle sue trasformazioni, dovute all’intervento umano o a quello degli eventi naturali.
Il piano paesaggistico regionale interagisce con i diversi livelli di pianificazione
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Livello regionale
Piano Territoriale Regionale (PTR) e Linee guida per il paesaggio
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Livello di area vasta
sistema delle aree naturali protette e della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.)
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Livello comunale
Piani Urbanistici Comunali (PUC)
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Livello provinciale
piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di valorizzazione del paesaggio
La legge mira ad un’efficace azione di tutela e valorizzazione dei valori paesaggistici presenti sul territorio della Regione e ottimizza gli interventi relativi alla tutela, salvaguardia e valorizzazione del Paesaggio.
La legge regionale persegue i seguenti obiettivi:
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definire i principi costitutivi, i contenuti, le finalità della pianificazione paesaggistica in Campania;
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sostituire la normativa in materia di paesaggio attualmente frammentata e carente in coerenza con la normativa nazionale;
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stabilire i termini di vigenza degli attuali strumenti di pianificazione paesaggistica;
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disciplinare il rapporto del PPR con la pianificazione territoriale regionale e provinciale, e con i piani e programmi di settore in particolare con i piani parco;
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stabilire i termini e le modalità per l’adeguamento al PPR dei piani urbanistici e territoriali;
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armonizzare la normativa sul governo del territorio alle disposizioni del PPR;
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definire le funzioni amministrative relativamente alla tutela del territorio, alle autorizzazioni paesaggistiche ed alla rilevanza paesaggistica;
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stabilire i principi per la partecipazione, la sussidiarietà e la copianificazione anche attraverso specifiche intese;
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delineare i criteri per individuare i progetti integrati per il paesaggio regionale, i progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche mediante la costruzione della rete ecologica regionale;
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istituire l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio oltre alle Commissioni per il paesaggio.
La legge regionale si fonda:
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sul rispetto e la conservazione attiva di quanto costituisce patrimonio comune disponibile e riconoscibile come paesaggio
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sulla valorizzazione e qualificazione degli scenari di contesto paesaggistico ordinari
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sulla creazione di nuovi valori paesaggistici per una nuova qualità del paesaggio
La legge è strutturata in tre Capi:
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il primo riguarda le disposizioni generali;
- il secondo detta disposizioni in materia di valorizzazione del paesaggio, delle funzioni amministrative inerenti la tutela del paesaggio
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il terzo riguarda norme finali e transitorie relativamente all’approvazione del Piano paesaggistico regionale, al coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione, alla norma finanziaria e alle abrogazioni e modifiche legislative.
La legge da attuazione alla Convenzione europea del paesaggio attraverso gli obiettivi di integrazione del paesaggio nelle politiche:
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di pianificazione territoriale, urbanistiche, culturali, ambientali, agricole, sociali ed economico, che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.
Articolo 1
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La Regione riconosce il valore del Paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità.
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Promuove altresì la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, anche attuando i principi dello sviluppo sostenibile contenuti nelle disposizioni del Piano Territoriale Regionale.
Articolo 3
La legge definisce la partecipazione, la sensibilizzazione, la condivisione e la cooperazione come azioni fondamentali per il perseguimento delle politiche paesaggistiche:
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concertazione istituzionale e partecipazione al processo di pianificazione paesaggistica
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avvio di uno studio del paesaggio
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predisposizione di misure di conoscenza, sensibilizzazione, educazione e formazione
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copianificazione
Articoli 5 e 6
La legge stabilisce che la Regione attua la tutela mediante il PPR, l’attività di copianificazione e attraverso regole e prescrizioni d’uso che gli enti territoriali rispettano nella redazione dei piani di rispettiva competenza.
La Regione realizza la valorizzazione del paesaggio mediante azioni e progetti di recupero e miglioramento dei territori in attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica fissati dal PPR.
Si tratta di progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica da avviarsi in ambiti aventi particolare rilevanza per la fragilità del contesto, la singolarità del vulnus, la depressione dei relativi caratteri paesaggistico-ambientali e/o la forte diffusione di fenomeni di abusivismo.
Il PPR intende promuovere progetti di area vasta – riproducibili – finalizzati alla ricostituzione dell’impalcato strutturale del paesaggio regionale.
Si intende non solo riguadagnare i paesaggi perduti ma anche costruire nuovi paesaggi.
Articolo 7
Le metodologie per la costruzione di nuovi paesaggi:
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ecoconto
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parchi di assorbimento
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aree di trasformabilità
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perequazione, compensazione e incentivazione
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progetti di valenza paesaggistica strategica
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rete ecologica regionale
Articoli 8 e 9
La legge disciplina la ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione mediante le Commissioni locali per il paesaggio.
Articolo 12
Ai fini del coordinamento della pianificazione paesaggistica dall’entrata in vigore del PPR sono sostituiti:
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i piani territoriali paesistici
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il piano urbanistico territoriale della penisola sorrentino-amalfitana (L.R.35/87)
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il piano operativo dell’area vesuviana
Articolo 15
La legge
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abroga norme in contrasto con la pianificazione paesaggistica
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armonizza la legislazione vigente al PPR, mediante la modifica delle leggi regionali 35/1987, 21/2003 e 16/2004.
